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Nuovo Regolamento Europeo sui DPI: novità e modifiche

on decorrenza al 21 aprile 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale. Entrato formalmente in vigore da oramai due anni, andrà ad abrogare la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.

Rispetto a quanto contenuto nel decreto legislativo del 4 dicembre 1992, il nuovo Regolamento ha leggermente modificato la divisione in categorie dei DPI contenuta nell’allegato I del Regolamento 2016/425, la quale finisce per avere conseguenze sullo stesso D. Lgs. 81/2008 e sugli allegati.

Secondo il nuovo Regolamento, i dispositivi indirizzati alla protezione individuale degli utilizzatori sono tre:

Categoria I comprende i seguenti rischi minimi:

  • Lesioni meccaniche superficiali;
  • Contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • Condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria.

Categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono creare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • Sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • Atmosfere con carenza di ossigeno;
  • Agenti biologici nocivi;
  • Radiazioni ionizzanti;
  • Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • Ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50 °C o inferiore:
  • Cadute dall’alto;
  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • Annegamento;
  • Tagli da seghe a catena portatili;
  • Getti ad alta pressione;
  • Ferite da proiettile o da coltello;
  • Rumore nocivo.

La Categoria di rischio dei DPI, come indicato nella Valutazione di Conformità del Capo IV, è particolarmente importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI. La dichiarazione di conformità UE segue comunque il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Appare evidente come la necessità di normative applicative specifiche sia stata avvertita anche dal legislatore che nella legge 25 ottobre 2017, n. 163 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017” prevedendo un aggiornamento della normativa già presente, con riferimento al tema delle sanzioni e delle notifiche che saranno trattate indicativamente entro il 21 novembre 2018.

Prevenzione incendi 2019, ci sono novità: eccole

Fonte: EdilTecno


In vigore la nuova regola tecnica verticale per le attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 metri quadri. Ecco come funziona

Una delle novità apportate nel 2019 in tema di Prevenzione incendi è la nuova regola tecnica verticale applicabile alle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 metri quadri, entrata in vigore il 2 gennaioscorso e pubblicata in Gazzetta Ufficiale con il DM 23 novembre 2018. Questa regola si aggiunge alle altre regole tecniche verticali già presenti nel DM 3 agosto 2015.

Prevenzione incendi: la nuova regola tecnica

Una RTV, cioè una regola tecnica verticale, come afferma il noto Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, Mauro Malizia, è una disposizione applicabile ad una specifica attività che fornisce ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice di Prevenzione Incendi, del quale sono parte integrante e ne prevedono la piena applicazione.

Le regole verticali sono valide per le singole attività normate, mentre quelle orizzontali (RTO) si applicano a diverse attività antincendio, a quelle non normate, prive di RTV ed uniformano i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività.

In base all’Art. 2 comma 1 del DM 23.11.2018, le norme tecniche citate sul detto Decreto, si  possono applicare  alle attività commerciali, “ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione”, in alternativa alle specifiche  norme tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  DM 27 luglio 2010.

In base all’Allegato del suddetto Decreto del novembre 2018, le strutture quali negozi, supermercati, centri commerciali vanno classificate in base alla superficie lorda utile calcolata in metri quadri e in relazione alla quota dei piani; in particolare nel computo della superficie lorda utile, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale; quindi non vanno considerate aree direttamente funzionali quelle dell’attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale. Per la classificazione in relazione alla quota dei piani, possono invece essere omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell’attività commerciale con altre attività, come ad esempio autorimesse o locali di pubblico spettacolo.

profili di rischio sono determinati secondo la metodologia indicata al capitolo G.3 del Codice di Prevenzione Incendi, “Determinazione dei profili di rischio delle attività”.

Prevenzione incendi: le altre regole

Per quanto riguarda le misure antincendio vanno applicate quelle della regola tecnica orizzontale (RTO)e individuate i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti o adottate le indicazioni riportate al capitolo V.8.5 del suddetto decreto; in questo capitolo vengono prescritte le caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco dei materiali di cui i locali in oggetto devono essere dotati, i requisiti di compartimentazione, il numero e le specifiche delle vie di esodo in essi presenti, le misure di gestione della sicurezza antincendio (GSA) e le misure di controllo dell’incendio che necessitano adottare, il sistema di rivelazione ed allarme da installare.

La GSA in condizione ordinarie deve prevedere procedure specifiche per la verifica e l’osservanza delle limitazioni e delle condizioni di esercizio previste nella progettazione delle singole aree dell’attività; inoltre queste limitazioni devono essere garantite anche durante le fasi di approvvigionamento e movimentazione delle merci o in occasione di allestimenti temporanei promozionali o di spettacolo viaggiante.

Una volta individuate la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali e la densità di affollamento prevista in tali luoghi, è necessario progettare l’esodo in caso di incendio.

Per quanto riguarda la scelta del tipo di estintori da adottare in quelle aree accessibili al pubblico è necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti dall’erogazione dell’agente estinguente, quindi è preferibile l’utilizzo di estintori a base d’acqua. Inoltre nelle aree esterne alla costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi con qf > 1200 MJ/m2(dove qf indica il carico d’incendio) deve essere prevista la protezione mediante una rete idranti all’aperto.

Le aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico devono essere dotate di misure per il controllo di fumi e calore secondo i livelli di prestazione stabiliti dalla tabella V.8-10 dell’Allegato I del presente Decreto. Inoltre le attività con altezza -10 m£ h £ 24 m devono essere dotate di almeno un ascensore a servizio di tutti i piani dell’attività.

Nelle aree accessibili al pubblico non è ammesso l’impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso e nel capitolo V.8.6 vengono indicate le prescrizioni da adottare per fluidi combustibili e prodotti contenuti in recipienti a pressione.