{"id":406,"date":"2019-02-14T13:32:57","date_gmt":"2019-02-14T12:32:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.firebell.it\/portale\/?post_type=blog_post&#038;p=406"},"modified":"2019-02-14T13:36:43","modified_gmt":"2019-02-14T12:36:43","slug":"prevenzione-incendi-2019-ci-sono-novita-eccole","status":"publish","type":"blog_post","link":"https:\/\/www.firebell.it\/portale\/blog-post\/prevenzione-incendi-2019-ci-sono-novita-eccole\/","title":{"rendered":"Prevenzione incendi 2019, ci sono novit\u00e0: eccole"},"content":{"rendered":"\n<p>Fonte: EdilTecno<\/p>\n\n\n\n<p> <br><em>In vigore la nuova regola tecnica verticale per le attivit\u00e0 commerciali con superficie lorda superiore a 400 metri quadri. Ecco come funziona<\/em> <br><\/p>\n\n\n\n<p>Una delle novit\u00e0 apportate nel 2019 in tema di&nbsp;<strong>Prevenzione incendi<\/strong>&nbsp;\u00e8&nbsp;<strong>la nuova regola tecnica vertical<\/strong>e applicabile alle attivit\u00e0 commerciali con superficie lorda superiore a 400 metri quadri,<strong>&nbsp;entrata in vigore il 2 gennaio<\/strong>scorso e pubblicata in Gazzetta Ufficiale con il&nbsp;DM 23 novembre 2018. Questa regola si aggiunge alle altre regole tecniche verticali gi\u00e0 presenti nel&nbsp;DM 3 agosto 2015.<\/p>\n\n\n\n<h2>Prevenzione incendi: la nuova regola tecnica<\/h2>\n\n\n\n<p>Una&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ediltecnico.it\/67620\/antincendio-prevenzione-nuova-regola-tecnica-verticale-dal-2-gennaio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>RTV<\/strong>, cio\u00e8 una regola tecnica verticale<\/a>, come afferma il noto Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, Mauro Malizia, \u00e8 una disposizione applicabile ad una&nbsp;specifica attivit\u00e0 che fornisce ulteriori indicazioni rispetto a quelle gi\u00e0 previste dal Codice di Prevenzione Incendi, del quale sono&nbsp;parte integrante e ne prevedono la piena applicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Le&nbsp;<strong>regole verticali sono valide per le singole attivit\u00e0 normate<\/strong>, mentre quelle orizzontali (RTO) si applicano a diverse attivit\u00e0 antincendio, a quelle non normate, prive di RTV ed uniformano i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per pi\u00f9 attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In base all\u2019Art. 2 comma 1 del DM 23.11.2018,&nbsp;<strong>le norme tecniche citate sul detto Decreto, si&nbsp; possono applicare&nbsp; alle attivit\u00e0 commerciali<\/strong>, \u201cove sia prevista la vendita e l\u2019esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all\u2019allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1\u00b0 agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione\u201d, in alternativa alle specifiche&nbsp; norme tecniche di prevenzione&nbsp; incendi&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp; DM 27 luglio 2010.<\/p>\n\n\n\n<p>In base all\u2019Allegato del suddetto Decreto del novembre 2018, le strutture quali negozi, supermercati, centri commerciali vanno classificate in base alla superficie lorda utile calcolata in metri quadri e in relazione alla quota dei piani; in particolare nel computo della superficie lorda utile, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all\u2019attivit\u00e0 commerciale; quindi non vanno considerate aree direttamente funzionali quelle dell\u2019attivit\u00e0 produttive o artigianali eventualmente presenti nell\u2019opera da costruzione, anche se comunicanti con l\u2019attivit\u00e0 commerciale. Per la&nbsp;<strong>classificazione in relazione<\/strong>&nbsp;alla quota dei piani, possono invece essere omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell\u2019attivit\u00e0 commerciale con altre attivit\u00e0, come ad esempio autorimesse o locali di pubblico spettacolo.<\/p>\n\n\n\n<p>I\u00a0<strong>profili di rischio<\/strong>\u00a0sono determinati secondo la metodologia indicata al capitolo G.3 del Codice di Prevenzione Incendi, \u201cDeterminazione dei profili di rischio delle attivit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2>Prevenzione incendi: le altre regole<\/h2>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda le misure antincendio vanno applicate quelle della&nbsp;<strong>regola tecnica orizzontale (RTO)<\/strong>e individuate i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti o adottate le indicazioni riportate al capitolo V.8.5 del suddetto decreto; in questo capitolo vengono prescritte le caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco dei materiali di cui i locali in oggetto devono essere dotati, i requisiti di compartimentazione, il numero e le specifiche delle vie di esodo in essi presenti, le misure di gestione della sicurezza antincendio (GSA) e le misure di controllo dell\u2019incendio che necessitano adottare, il sistema di rivelazione ed allarme da installare.<\/p>\n\n\n\n<p>La GSA in condizione ordinarie deve prevedere procedure specifiche per la verifica e l\u2019osservanza delle limitazioni e delle condizioni di esercizio previste nella progettazione delle singole aree dell\u2019attivit\u00e0; inoltre queste limitazioni devono essere garantite anche durante le fasi di approvvigionamento e movimentazione delle merci o in occasione di allestimenti temporanei promozionali o di spettacolo viaggiante.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta individuate la\u00a0<strong>reazione e la\u00a0resistenza al fuoco dei materiali<\/strong>\u00a0e la densit\u00e0 di affollamento prevista in tali luoghi, \u00e8 necessario progettare l\u2019esodo in caso di incendio.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda la scelta del tipo di estintori da adottare in quelle aree accessibili al pubblico \u00e8 necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti dall\u2019erogazione dell\u2019agente estinguente, quindi \u00e8 preferibile l\u2019utilizzo di estintori a base d\u2019acqua. Inoltre nelle aree esterne alla costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico\/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi con qf &gt; 1200 MJ\/m<sup>2<\/sup>(dove qf indica il carico&nbsp;d\u2019incendio) deve essere prevista la protezione mediante una rete idranti all\u2019aperto.<\/p>\n\n\n\n<p>Le&nbsp;<strong>aree di vendita ed esposizione<\/strong>&nbsp;comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico devono essere dotate di misure per il controllo di fumi e calore secondo i livelli di prestazione stabiliti dalla tabella V.8-10 dell\u2019Allegato I del presente Decreto. Inoltre le attivit\u00e0 con altezza -10 m\u00a3 h \u00a3 24 m devono essere dotate di almeno un ascensore a servizio di tutti i piani dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle<strong>&nbsp;aree accessibili al pubblico<\/strong>&nbsp;non \u00e8 ammesso l\u2019impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso e nel capitolo V.8.6 vengono indicate le prescrizioni da adottare per fluidi combustibili e prodotti contenuti in recipienti a pressione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"slide-text-bg2\"><span>Fonte: EdilTecno In vigore la nuova regola tecnica verticale per le attivit\u00e0 commerciali con superficie lorda superiore a 400 metri quadri. 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